LA
SITUAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NEI COMUNI ITALIANI
di Flavio CONTI
Un recente articolo,
apparso sul giornale di Varese, La PREALPINA, del 14 luglio scorso, esaltava la
convenienza che il Comune di Castiglione Olona aveva colto nel rinnovare la
Convenzione con la ditta ENEL-So.Le. per
l’illuminazione pubblica comunale. Senza
voler criticare le scelte del Comune di Castiglione, si vuole qui riassumere la
situazione di reale difficoltà che i Comuni d’Italia e della Lombardia in
particolare, incontrano per quanto
concerne l’illuminazione pubblica.
L’esigenza
di migliorare la gestione dell’Illuminazione Pubblica sia dal punto di vista dei costi che da
quello dell’energia consumata è fortemente limitata
dalla situazione gestionale vigente negli anni passati. Durante gli anni del monopolio pubblico ENEL, la
necessità di minimizzare i costi ha portato a sviluppare prevalentemente reti di distribuzione in cui l’alimentazione
dei clienti privati avveniva con la stessa linea dell’illuminazione pubblica
(linea promiscua). L’esistenza del
monopolio ha poi costretto i Comuni a subire le tariffe ENEL, creando, di
fatto, una dipendenza culturale che persiste a tutt’oggi
e che impedisce la ricerca di soluzioni più convenienti. Dopo la liberalizzazione del servizio, avvenuta negli anni 90,
l’ENEL è stata suddivisa in ENEL-Distribuzione, proprietaria delle linee e dei
pali di sostegno, ed in ENEL-SoLe, che si occupa della manutenzione delle
lampade, delle armature e dei sostegni.
L’esistenza di linee promiscue, con 2 diversi proprietari, ancorché del
medesimo gruppo industriale,
rappresenta un vero ostacolo che
i Comuni lombardi si sono trovati di fronte. Infatti, con l’avvento di disposizione europee e nazionali, quali il D.Lgs. 17/03/1995 n. 157, attuativo della
Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi, l’appalto del servizio delle Pubblica Illuminazione mediante bando di gara è obbligo di legge.
La
ditta SoLe da sempre rivendica la proprietà, delle lampade e dei supporti,
anche se pagati a più dell’80% dai Comuni stessi, ne sopravvaluta il prezzo nonostante si tratti
di materiale obsoleto e fuori norma, e , adducendo la
motivazione della commistione delle linee e la marginalità del servizio, di
fatto ostacola la libera competizione dei fornitori del servizio e condiziona
la scelta dei Comuni. L’ANCI Lombardia e
la Legautonomie della Lombardia da circa 4 anni
cercano di sensibilizzare gli Amministratori Comunali sul problema
dell’Illuminazione Pubblica locale e sull’obbligo di procedere a gare di evidenza pubblica per la scelta del gestore. Varie sentenze dei TAR del Piemonte e della
Sardegna hanno confermato la nullità del
rinnovo tacito o esplicito di Convenzioni con la So.Le. senza pubblicazione
del bando di gara. La finanziaria 2003 (L. 289/02) , con l’art. 24 ha ulteriormente limitato il ricorso a
trattativa privata a casi molto eccezionali e motivati, rendendo gli
Amministratori responsabili a titolo personale delle violazioni di legge a tale
riguardo.
Ma vediamo anche altri rilevanti aspetti che rendono
necessario il bando di gara. L’evoluzione della normativa tecnica ha prodotto
nell’ultimo decennio nuove esigenze riguardanti gli impianti di
illuminazione. In particolare la
Legge Regionale n. 17/2000
impone innanzitutto ai Comuni di dotarsi entro il 28/03/2003 di un Piano
Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC ), in accordo con i criteri
normativi presenti, con il d. lgs. 30/04/1992
(codice della strada) e con le leggi energetiche n. 9 e 10 del 9/01/1991.
Tra i nuovi vincoli tecnici più importanti citiamo che le lampade non devono emettere luce verso
l’alto (oltre i 90° rispetto alla verticale) in modo tale da ridurre
l’inquinamento luminoso. Inoltre, per
ridurre il consumo d’energia vanno usate per l’illuminazione pubblica solo lampade al Sodio di Alta
o Bassa Pressione (Art. 4). La
sostituzione delle lampade a vapori di Mercurio con quelle al Sodio ed il
vincolo dell’emissione dei raggi verso il basso implica la sostituzione delle
armature. Infine, l’art. 6 della L.R.
17/00 prescrive che devono essere provvisti di dispositivi in grado di ridurre
nelle 24 ore l’emissione di luce degli impianti nella misura non inferiore al
30% rispetto alla piena operatività, sempre che la sicurezza non sia
compromessa. Ciò implica l’adozione di
regolatori di flusso che possono funzionare solo se le linee sono dedicate e
non promiscue. Da quì l’esigenza di rammodernare la rete con linee dedicate.
Come si può arguire da
quanto sopra, l’adeguamento alle normative tecniche ed alla legge impone anche
a piccoli Comuni ingenti spese che, stante la presente situazione economica,
non sempre possono affrontare. Per questo motivo da alcuni anni
operano in Europa Compagnie di Servizio Energetico (dette ESCo)
che non solo si occupano della gestione degli impianti, ma anche della progettazione,
finanziamento e realizzazione
Un
confronto diretto mediante bando di gara consentirebbe ai Comuni di valutare
l’efficienza dei servizi offerti, i costi dettagliati di gestione, le misure d’efficienza
energetica adottate, l’ammontare del risparmio garantito e la durata del
contratto. Spesso invece accade che il
rinnovo, tacito o esplicito con la ditta SoLe
non prevede la messa a norma degli impianti, ma solo il Servizio di Base
(ossia sostanzialmente, la continuazione della attuale gestione ). La SoLe è certamente attrezzata per tutti i tipi di servizi
e di progetti, ma sino ad oggi non ha offerto alcun intervento che preveda sin
da subito la proprietà comunale della rete,
la fornitura di un servizio finanziario favorevole combinato con una
bassa valutazione residuale degli impianti, ormai obsoleti. Il rinnovo della Convenzione a trattativa
diretta, senza prevedere la messa a norma degli impianti, oltre che a violare
le disposizioni di legge sui servizi pubblici, costituisce una pesante minaccia
per gli Amministratori pubblici responsabili.
Infatti, un’illuminazione pubblica non a norma può essere motivo di
denuncia (come già peraltro accaduto) nel caso di incidenti
di strada avvenuti in corrispondenza di luoghi illuminati da apparecchiature
non rispondenti alle norme.
Come
ultima osservazione finale, la L.R. 17/2000 prevede all’art. 7 il finanziamento
regionale degli adeguamenti imposti. Non
risulta che la Regione Lombardia abbia adempiuto ancora a questo dettato e
l’esempio di disattendere una propria legge potrebbe costituire valida
giustificazione anche per i Comuni a
disattendere il resto della legge, viste le difficoltà. Ci auguriamo che questo non accada, per la credibilità delle nostre Istituzioni e del paese tutto.
La
preoccupazione di chi scrive, così come quella di molti Sindaci della
provincia, è che, nonostante validissime disposizioni legislative e tecniche,
non si riesca ad avviare pienamente quel meccanismo virtuoso di
investimenti nel campo dell’efficienza energetica che porta a minori
costi di gestione per i Comuni, a maggiori attività economiche locali, alla riduzione delle emissioni inquinanti ed
al rispetto del Protocollo di Kyoto.
F. CONTI
27
luglio 2005