Breve descrizione del Servizio di  Certificazione Energetica degli edifici 

  offerto dall'ing. Flavio CONTI - Certificatore CENED n. 1721

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COS’E’   LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

  La Certificazione Energetica degli edifici è un’attestazione pubblica del livello di prestazione energetica degli edifici.

Analogamente alla etichettatura (“Label”) degli elettrodomestici, la Certificazione è una indicazione ufficiale per i consumatori che devono essere in grado di poter distinguere fra prodotti energeticamente efficienti ed altri che non lo sono. L’etichettatura degli elettrodomestici si è dimostrata una misura molto efficace, perché ha portato in un breve volgere di anni ad avere sul mercato elettrodomestici più performanti, che consumano la metà di quelli che esistevano sul mercato 10 anni prima.

 

LE LEGGI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

La Certificazione Energetica degli edifici risale alla legge 10 del 1991, disattesa per la mancata pubblicazione dei decreti applicativi.  Dal 4 gennaio 2003 è in vigore Direttiva UE N. 2002/91 del 16 dicembre 2002 (Direttiva Edifici) che rende obbligatoria la Certificazione Energetica degli edifici (articolo 7). La Direttiva  Europea è stata recepita come legge nazionale con il Dlgs N. 192 del 19/08/05 che impone entro l'8 ottobre 2006 che tutti i locatori e i venditori di case e di appartamenti devono presentare agli affittuari e agli acquirenti un Certificato che indichi consumi energetici per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, nonché le emissioni di CO2. Il Certificato deve inoltre riportare informazioni sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati. 
 
La 192/05 è stata poi aggiornata con il DLgl. n.  311/06 che ha reso più stringenti i vincoli sulle trasmittanze ed accelerato l'introduzione dei nuovi vincoli.   Varie Regioni italiane hanno approfittato  del vincolo di "cedevolezza"  per legiferare su questo tema.  Così alla fine del 2008 le Regioni e Prov. Aut. che hanno in vigore una procedura di certificazione sono la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta, l'Emilia-Romagna, e la provincia autonoma di Bolzano. 
 
Per ultimo atto legislativo a recepimento della Direttiva europea 2002/91 CE è stato pubblicato  il DPR 59/09, ovvero il  Decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009 n.59,  entrato in vigore il 25 Giugno 2009. che sostituisce le disposizioni transitorie dell'All. I del DLgs  192/05

Il decreto n.59 ha la finalità di promuovere un’applicazione “omogenea, coordinata e immediatamente operativa” delle norme per l’efficienza energetica sul territorio nazionale e  definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla:

- climatizzazione invernale (è mantenuto l’assetto del DLgs 192/05) 

- preparazione di acqua calda sanitaria (sull’argomento in realtà non si chiarisce il ruolo dell’obbligo delle fonti rinnovabili)

- climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al DLgs 192/05)

- illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se poi nel testo del decreto non se ne parla)

GLI SCOPI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con la Certificazione Energetica degli Edifici si mira ad  ottenere il  miglioramento della qualità energetica del costruito così come già è avvenuto con l'etichettatura degli elettrodomestici.. Esiste però una sostanziale differenza: mentre gli elettrodomestici si deteriorano e di solito si cambiano nell’arco mediamente di una dozzina d’anni, le case invece durano moltissimi anni e l’intervallo fra la costruzione o una ristrutturazione e quella successiva può andare ben oltre i 30 – 40 anni. Per etichettare rapidamente l’intero parco edilizio italiano non ci si può basare solo sull’etichettatura dei nuovi edifici, perché questi  rappresentano meno del 2% del totale.  La necessità di accelerare l’etichettatura del parco edilizio italiano ha portato il legislatore rendere obbligatoria la certificazione dell’edificio non solo in occasione della compra-vendita degli immobili, ma anche a subordinare la concessione di importanti incentivi, (quali la detrazione del 55% in 5 anni  per lavori di efficienza energetica) alla  certificazione energetica dell’edificio

Il certificato energetico è un documento, preparato da professionisti qualificati e abilitati, dal quale il cittadino può capire come è stato realizzato l' edificio sia da punto di vista della struttura edilizia e sua coibentazione e dell’efficienza dei vari impianti termici ed elettrici e quindi avere un’indicazione affidabile riguardo le la sua spesa per l’energia e e la qualità energetica del fabbricato. 

Un edificio mal isolato o che non ha impianti obsoleti o nessun dispositivo di produzione di energia alternativa inevitabilmente produrrà delle spese in più per il proprietario o inquilino. Ecco quindi che il certificato energetico riesce a dare delle informazioni sulla tipologia del fabbricato che si sta acquistando o affittando sotto l' aspetto del risparmio energetico.

L’efficienza energetica diviene quindi da subito una qualità addizionale di un immobile da far valere nelle negoziazioni di compra-vendita o di affitto. A parità di importo d’affitto e delle altre caratteristiche fisiche, un immobile con minori spese di conduzione energetiche (da oggi certificate ) sarà avvantaggiato sul mercato immobiliare. 

 

LE "TAPPE" di ENTRATA IN VIGORE DELLA CERTIFICAZIONE

L'obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare, è fissato con il D.L. 311/06 che ne  fissa le «tappe» di implementazione come segue:

-          dal 1° luglio 2007 per gli edifici superiori a 1000 mq (già esistenti o in fase di costruzione all'8 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2005.

-          dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 mq

-          dal 1° luglio 2009, l'attestato di efficienza energetica diventa invece obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento

-          dal 1° luglio 2010, l'attestato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per l'affitto di una singola unità immobiliare

-          Dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è anche una condizione indispensabile anche per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica

Ma in realtà, anche se viene richiesto dalla legislazione solo per l'atto di messa sul mercato e di compravendita dell'immobile, l'ACE è anche di molta utilità per chi desidera capire l'efficienza del proprio sistema energetico immobiliare, determinarne la Classe di Qualità di appartenenza, e sapere se vi sono potenzialità di risparmio di energia economicamente giustificabili, anche se non c'è nessuna intenzione di vendere l'immobile. 

 

Le spese della Certificazione sono deducibili al 55%, così come i lavori di miglioramento energetico.

 

GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA CERTIFICAZIONE 

La certificazione NON è semplicemente un adempimento burocratico e uno strumento di controllo (da parte della pubblica amministrazione) della classe energetica del parco edifici.    I proprietari/acquirenti, infatti, con la certificazione dispongono di uno strumento di trasparenza sulla qualità energetica dell’alloggio acquistato.

Il costo della certificazione è quindi un investimento che oltre a fornire la classe energetica dell'edificio (cioè lo stato energetico attuale) guida gli occupanti dello stesso ad una gestione energeticamente più oculata, indicando eventuali interventi atti a migliorare l'efficienza energetica (comportamento nell'utilizzo degli impianti di climatizzazione, opportunità di un isolamento termico dell'involucro e della sostituzione impianti inclusi i sistemi di regolazione, ecc).

Infine la certificazione è uno strumento di mercato, in quanto un edificio di classe A o B vale di più sul mercato immobiliare rispetto ad edifici di dimensioni, ubicazione ed aspetto analoghi ma che risultano più energivori (classi C, D o successive). Ciò Vale sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti.

Ecco qualche confronto pubblicato dal Sole24h edizione pomeridiana del 17/4/08, sull'
impatto della classe energetica dell'immobile sul suo valore (per mq)
CLASSE A +450 € **                        CLASSE B +350€ **               CLASSE C +250€ **

CLASSE D +150€ **                         CLASSE E zero€ **                CLASSE F-200€**      CLASSE G -250€

Si può osservare che le valutazioni del Sole-24Ore presuppongono che:

- la classe di riferimento sia la Classe E: questo dovrebbe essere vero per gli edifici nuovi ma non è vero per la media degli edifici esistenti.

- Per gli edifici della classe G si attribuisce una differenza piccola rispetto alla classe F precedente. Questo non tiene conto del fatto che nella classe G l'indice di energia primaria EPh può variare dal valore minimo di 175 kWh/m2 anno a valori assai elevati di oltre 500 - 600 kWh/m2 a tipici di edifici  non coibentati anche se con discreti impianti termici.   Questa è certamente la classe più numerosa. 

- Non è evidente il metodo di calcolo adottato. Probabilmente gli edifici non si possono deprezzare più di tanto, anche se sono dei disastri energetici. Tuttavia il deprezzamento della Classe G rispetto alla E  sembra troppo contenuto. 

 

 


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